Dalla Costituzione della Repubblica italiana
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I – Rapporti civili
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
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